ELEZIONI REGIONALI PUGLIA - 28 E 29 MARZO - GUIDA AL VOTO

Le proposte di far slittare al 2015 la soglia di sbarramento del 4%, e la doppia preferenza di genere, non sono state approvate dal Consiglio regionale. La legge del 2005 sancisce che alle prossime regionali, entrino in vigore due soglie di sbarramento: del 4% per i partiti, del 5% per le coalizioni, e così quindi sarà. Nessun ballottaggio tra i due candidati presidenti che riporteranno più voti, e vincerà il candidato più suffragato. 70 i consiglieri da eleggere, compreso il candidato presidente che risulterà secondo per numero di voti. Le Circoscrizioni, alle quali fa riferimento la legge, coincidono con le Province.

In Puglia non c’è il listino.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 28 marzo dalle ore 08,00 alle ore 22,00, e lunedì 29 marzo dalle ore 07,00 alle ore 15,00.

 

Vediamo ora, più in dettaglio, le modalità di voto.

 

GENERALITA’.

Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali

concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto.

In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione, sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali, fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

Non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione. Le cause d'ineleggibilità non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della elezione. Sono eleggibili a consigliere regionale, gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

 

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE.

È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Regione è membro del Consiglio regionale.

È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

 

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI FRA LE PROVINCE.
Per determinare quanti seggi sono assegnati alle varie Province, si applica  la formula : Popolazione delle  Province / 56 = Quoziente di riparto. Popolazione della Provincia / Quoziente di riparto = seggi da assegnare alla Provincia. La popolazione complessiva della Regione è di 4.020.707 abitanti, e il quoziente di riparto è di 4.020.707 / 56 = 71.798,34.

Taranto. 579.806 abitanti / 71.798,34 = 8 con resto 5.419,3. 8 seggi.

Bari. 1.218.038 abitanti / 71.798,34 = 16 con resto 69.264,6. 17 seggi.

Brindisi. 402.422/71.798,34 = 5 con resto  43.430,3. 6 seggi.

Foggia. 649.598/71.798,34 = 9 con resto 3.413. 9 seggi.

Lecce. 787.825/71.798,34 = 10 con resto 69.842. 11 seggi.

Barletta-Andria-Trani. 383.018/71.798,34 = 5 con resto 24.026. 5 seggi.

8+16+5+9+10+5 = 53 seggi. 

Con riguardo ai quozienti interi, si hanno quindi 53 seggi. I 3 seggi mancanti vanno assegnati alle Province con i resti più alti, che sono: Lecce, Bari, Brindisi. In grassetto blu, i seggi definitivi.

Sommando i 56 seggi assegnati con il sistema proporzionale, ai 13 seggi del premio di maggioranza (lo vedremo dopo), si ha un totale di 69 seggi: questo perché il 70° seggio spetta al Presidente della Regione, che è membro del Consiglio regionale.

 

NUMERO DEI CANDIDATI IN OGNI LISTA.
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione, e non superiore allo stesso numero aumentato di ¼. Es. Taranto:  Consiglieri da eleggere 8 +1/4 = 10 candidati in ogni lista.


SCHEDA ELETTORALE.

La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla

carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà

ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata, viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente, e nulli i voti di lista.

E’ quindi ammesso il voto disgiunto: l’elettore può votare per un candidato Presidente, tracciando un segno sul rettangolo che contiene il suo nome, e può altresì votare per una lista che sostiene un altro candidato Presidente, tracciando un segno sul relativo simbolo. L’eventuale preferenza per un candidato consigliere può essere espressa solo scrivendone il cognome sulla riga a fianco della lista scelta.

“È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale”. “Il Presidente della Regione, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale”. Ne deriva che la vittoria non viene assegnata alla coalizione, ma al candidato presidente espressione di quella coalizione. Questa è una diretta conseguenza anche degli effetti del voto disgiunto.

 

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NELLA LISTA REGIONALE.
Scompare il c.d. listino: al suo posto viene introdotto un “premio di maggioranza”, che permette al Presidente eletto di acquisire, per la coalizione che lo sostiene, 13 consiglieri da individuare tra le liste a lui collegate. La lista regionale deve intendersi composta, successivamente all’attribuzione di tutti i seggi da parte dell’Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale. 
L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse all’attribuzione dei seggi, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio.

 

SBARRAMENTO DI LISTA.

 “Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell' intera regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi”.

Da queste elezioni esordisce quindi lo sbarramento per singola lista: ogni lista dovrà ottenere almeno il quattro per cento dei voti al livello regionale, indipendentemente dal risultato della coalizione, per poter concorrere all’assegnazione dei seggi. In precedenza, le liste dovevano ottenere almeno il cinque per cento dei voti al livello ragionale o far parte di una coalizione che avesse ottenuto almeno il cinque per cento dei voti al livello regionale.

In definitiva, all’attribuzione dei 56 seggi concorrono le coalizioni che su base regionale superano il 5% dei voti validi; non tutte le liste della coalizione che ha superato il 5%, concorrono però all’assegnazione dei seggi, ma solo quelle che, nella coalizione, superano il 4%. I tredici seggi che vengono poi assegnati come premio di maggioranza alla coalizione che ha sostenuto il Presidente risultato eletto, comporta un’altra limitazione: vi possono aspirare solo le liste che si son viste assegnare i seggi del sistema proporzionale (=56 seggi).

 

ASSEGNAZIONE DEI 56 SEGGI.
Per stabilire come vengono distribuiti i 56 seggi tra le varie liste, l’ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni:

a) Determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nelle singole circoscrizioni e nell’intera Regione.

b) Procede al riparto dei seggi fra le varie liste, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. Questa operazione va fatta per ogni circoscrizione. I seggi ancora da assegnare vengono attribuiti al collegio unico regionale.

c) Stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non ancora attribuiti. Comunica all’ufficio centrale regionale il “quoziente elettorale circoscrizionale”, il numero dei seggi non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui.

d) Determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle sezioni della circoscrizione.

e) Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Vengono proclamati eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera e), i candidati che hanno ottenuto la cifra individuale più elevata. L’ufficio centrale regionale effettua poi le seguenti operazioni:

1) Determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni.

2) Determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, e poi somma i predetti voti per tutte le liste con lo stesso contrassegno.

3) Assegna ai predetti gruppi di liste i seggi indicati al n.1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero di seggi da attribuire. Il risultato determina il “Quoziente elettorale regionale”.Divide la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale  del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista, e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

 

Astraendo dalla possibilità di aggiungere un seggio, nel caso che  tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, con riferimento al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (si avrebbero così 71 seggi), la distorsione del voto disgiunto potrebbe causare un incremento davvero notevole dell’ammontare dei seggi, ben oltre i settanta (addirittura anche più di 100!), nel caso che la coalizione “perdente” ottenesse più seggi di quella “vincente”. Si evita così la circostanza “anatra zoppa”, che si verifica quando un Sindaco è in minoranza rispetto alla maggioranza consiliare.

 

 

RISULTATI REGIONALI 2005 - PALAGIANO.

Elettori 12.513

Votanti 9.515

Schede non valide (incl. bianche) 799

% Votanti 76,04

Schede bianche 253

Voti/%.

  1. 59 – 0.72%
  2. 4.497 – 54.64%.
  3. 3.644 – 44.28%.
  4. 30 – 0.36%.

Totale voti validi = 8.230.

 Giuseppe Favale